CERTIFICAZIONI: NEL RISPETTO DELLE REGOLE Il Consiglio Direttivo, nella sua ultima riunione tenutasi a Bologna, è stato chiamato a discutere della situazione venutasi a creare allorché una delle Compagnie di Assicurazione convenzionate con A.A.V.S. (la Allianz/Lloyd Adriatico) ha deciso, senza preavviso, di bloccare l’assunzione di nuovi rischi mentre anche le altre due Compagnie hanno cominciato a mostrare maggiore cautela in tale ambito. A.A.V.S. è sempre stata particolarmente attenta e determinata nel tutelare gli autentici appassionati. Il Consiglio Direttivo ha pertanto deciso di applicare scrupolosamente tanto le leggi vigenti quanto il Regolamento Tecnico della FIVA, di cui A.A.V.S. è membro dal 2000, anche per non compromettere quanto finora ottenuto. Le disposizioni di legge cui fare riferimento per assegnare correttamente la qualifica di “storico” a un veicolo sono sostanzialmente due: L’Art. 215 del D.P.R. 495/1992 che al comma 3. stabilisce che “I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5”. L’Art. 63 della Legge 342/2000 che regolamenta il trattamento fiscale dei veicoli, concede il pagamento delle tasse automobilistiche in misura ridotta a “tutti i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione”. Lo stesso trattamento agevolato viene esteso anche “agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni”. La Legge 342/2000 indica inoltre quali sono i criteri da adottare per individuare questi veicoli: “Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume”. Infine la FIVA, che rappresenta milioni di appassionati nei 62 Paesi in cui è presente, fornisce questa definizione di veicolo storico: “Veicolo Storico è un veicolo stradale a propulsione meccanica che abbia almeno 30 anni; che sia conservato e mantenuto in condizioni storicamente corrette; che non sia utilizzato come mezzo di trasporto quotidiano e che – di conseguenza – sia parte del nostro patrimonio tecnico e culturale.” Pertanto, a partire dal 1 ottobre 2010, A.A.V.S. si rifarà a questi criteri: Veicoli con 30 anni o più: Se soddisfano ai criteri del comma 3. del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e del Regolamento Tecnico FIVA otterranno il Certificato di Iscrizione al Registro Storico Nazionale da utilizzare anche ai fini assicurativi con le Compagnie convenzionate. Veicoli di età compresa tra 20 e 29 anni: A.A.V.S. individuerà, in base ai criteri indicati dall’Art. 63 della Legge 342/2000, ed elencherà in una apposita lista – suddivisi per marca e modello – i veicoli che ritiene “di futuro interesse storico”. I criteri di valutazione saranno i più obiettivi possibile, tenendo conto, tra l’altro, del numero degli esemplari prodotti, delle fuori serie, dei veicoli con caratteristiche spiccatamente sportive ecc. Tale lista è attualmente in fase di stesura e sarà pubblicata quanto prima sul sito www.aavs.it A questi veicoli verrà rilasciato l’Attestato ai Fini Assicurativi Se – come da noi suggerito da tempo – la prossima Assemblea Generale della FIVA dovesse approvare il rilascio di un documento di identità ai veicoli di età tra 20 e 29 anni considerati meritevoli, l’Attestato ai Fini Assicurativi verrà sostituito da un Certificato di Veicolo di Futuro Interesse Storico. A puro titolo di esempio possiamo anticipare che i veicoli costruiti in grandi numeri quali utilitarie e fuoristrada ed ancora massicciamente presenti nel parco circolante (FIAT UNO, FIAT PANDA, VOLKSWAGEN GOLF, SEAT MARBELLA, MERCEDES 190, MERCEDES 200, MERCEDES 250 D, FORD FIESTA, AUDI 80, RENAULT R5 ecc. ecc.) non potranno essere presi in considerazione. In ogni caso i proprietari di veicoli non compresi nella lista possono, prima di richiedere l’iscrizione ed effettuare il versamento, sottoporre – via e-mail - foto e documenti all’esame del Conservatore del Registro unitamente a una sintetica elencazione dei motivi per cui ritengono il veicolo meritevole di essere inserito nella lista. Il Conservatore autorizzerà o meno l’avvio della pratica di iscrizione e provvederà contemporaneamente ad inserire il modello nella lista. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I VEICOLI DI OGNI VETUSTA'
Sempre a partire dal 1 ottobre 2010, a corredo di ogni domanda va presentata la seguente documentazione: AUTOVEICOLI: - Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà - 8 foto su carta fotografica lucida ( di fronte anteriore, di fronte posteriore, di fianco lato destro, di fianco lato sinistro, interno ripreso dal lato passeggero con porta aperta, vano motore e 2 copie uguali dell’esterno ripreso di ¾ anteriore con targa ben leggibile) Formato delle foto: 10,5x15 cm MOTOCICLI: - Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà - 4 foto su carta fotografica lucida (di fianco lato destro, di fianco lato sinistro e 2 copie uguali riprese di ¾ posteriore con fiancata e targa ben visibili. Formato delle foto: 10,5x15 cm PER LE RICHIESTE GIA’ SPEDITE LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CONSISTENTE IN DUE COPIE DI UNA SOLA FOTO DI ¾ VERRA’ ACCETTATA FINO AL 18 OTTOBRE 2010 Per eventuali chiarimenti: 338-6813858
|