Bolli Auto: Quando la Parola Fine ? PDF Stampa E-mail
Scritto da A.A.V.S.   
giovedì 24 maggio 2012

Sono passati esattamente dodici anni da quando, con l’Art. 63 della Legge 342 del 2000, lo Stato regolamentava il pagamento in misura ridotta delle tasse automobilistiche ed ancora i possessori di veicoli “datati” sono in preda all’incertezza.

Non ci sono dubbi per i veicoli che hanno 30 o più anni di età: qualsiasi veicolo, “esclusi quelli adibiti ad uso professionale”, sia esso compreso o meno tra quelli definiti “di interesse storico”, è tenuto a pagare le tasse automobilistiche in misura ridotta. Si tratta quindi di un’agevolazione concessa prendendo come parametro di riferimento unicamente l’età del veicolo.

I problemi sorgono con i veicoli della fascia tra 20 e 29 anni.

In questo caso l’agevolazione viene estesa anche ai “veicoli di particolare interesse storico” di cui la legge fa un elenco esemplificativo (costruiti specificamente per le competizioni, a scopo di ricerca tecnica o estetica, o che rivestano un particolare interesse storico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).

Da queste indicazioni di massima fornite dal Legislatore risulta evidente la sua intenzione di concedere l’agevolazione unicamente a quei veicoli che, come esplicitamente detto nella definizione fornita, sono di particolare interesse.

Non essendo il Legislatore in grado di decidere autonomamente quali veicoli della fascia 20-29 anni presentassero – nell’ambito delle categorie citate ad esempio - un interesse particolare, tale da giustificare il beneficio concesso, ne ha demandato l’individuazione, con propria determinazione – da aggiornare annualmente - all’ASI e, limitatamente ai motocicli, anche alla FMI.

Il testo dell’Art. 63 è sufficientemente chiaro: se ne ricava la volontà di agevolare tutti i veicoli più vecchi e di estendere l’agevolazione ad un limitato numero di veicoli di cui si delineano le caratteristiche in base alle quali l’agevolazione potrà venire concessa.

Tutto bene quindi? Purtroppo no.

La FMI, interpretando correttamente lo spirito della legge, ha sempre pubblicato un elenco dei motocicli da essa ritenuti di “particolare interesse storico” distinti per marca – modello – anno di costruzione. Questo elenco, come previsto dalla legge 342/2000 viene aggiornato annualmente con i nuovi ingressi dei motocicli che raggiungono il ventesimo anno dalla costruzione.

Tutt’altra situazione invece per i possessori di autoveicoli.

L’ASI, in base ad interpretazioni del tutto soggettive e discutibili dei contenuti dell’Art. 63, emette annualmente una Delibera del Consiglio Federale in cui individua come “veicoli di particolare interesse storico” quelli in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico per il rilascio dell’”attestato di iscrizione”.

Poiché detto attestato viene rilasciato unicamente ai tesserati ASI, ne consegue che, secondo l’ente, per poter usufruire di un beneficio previsto dalla legge, un cittadino è obbligato ad aderire, volente o nolente, ad un ente di diritto privato.

Questa deprecabile situazione, lo ripetiamo, dura ormai da dodici anni e non si prevede che possa essere sanata in tempi brevi.

In tutto questo tempo molti possessori di veicoli ultra ventennali, non interessati ad aderire all’ASI, hanno comunque pagato le tasse in misura ridotta e parecchie Agenzie delle Entrate hanno inviato delle cartelle esattoriali per il recupero della differenza di tassa non pagata.

In genere il ricorso da parte del cittadino alla Commissione Tributaria Provinciale per l’annullamento della cartella ha avuto successo e in tutte le sentenze di cui siamo venuti a conoscenza è stato ribadito a chiare lettere la non obbligatorietà di adesione all’ASI per esercitare il diritto di pagamento in misura ridotta.

E’ di questi giorni però la notizia del ricorso in Cassazione di una Regione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, anche in questo caso, sollevava il cittadino dal pagamento della cartella esattoriale.

Nelle 27 pagine che costituiscono questo ricorso il punto chiave verte sull’interpretazione da dare al termine “determinazione” contenuto nel comma 3) dell’Art. 63.

Secondo il Presidente della Regione (o meglio secondo il suo avvocato) la determinazione richiesta all’ASI e alla FMI non si può limitare ad un semplice elenco per marca, modello, anno dei veicoli da considerare di “particolare interesse storico” ma deve riguardare il singolo veicolo, la sua integrità ed originalità.

E il ricorso in Cassazione conclude affermando che il far certificare il veicolo dall’ASI “ è assai vantaggioso dal punto di vista erariale perché i modesti costi per il rilascio dell’attestazione (qualche decina di euro) inducono un risparmio considerevole e perdurante sulla tassa in argomento”.

Con tanti saluti alla libertà di associazione e alla legge uguale per tutti (ma, per qualcuno, più uguale).

 

 
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