Sono passati
esattamente dodici anni da quando, con l’Art. 63 della Legge 342 del 2000, lo
Stato regolamentava il pagamento in misura ridotta delle tasse automobilistiche
ed ancora i possessori di veicoli “datati” sono in preda all’incertezza.
Non ci sono dubbi
per i veicoli che hanno 30 o più anni di età: qualsiasi veicolo, “esclusi quelli adibiti ad uso
professionale”, sia esso compreso o meno tra quelli definiti “di interesse
storico”, è tenuto a pagare le tasse automobilistiche in misura ridotta. Si
tratta quindi di un’agevolazione concessa prendendo come parametro di
riferimento unicamente l’età del veicolo.
I problemi sorgono
con i veicoli della fascia tra 20 e 29 anni.
In questo caso
l’agevolazione viene estesa anche ai “veicoli
di particolare interesse storico” di cui la legge fa un elenco
esemplificativo (costruiti specificamente per le competizioni, a scopo di
ricerca tecnica o estetica, o che rivestano un particolare interesse storico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
Da queste
indicazioni di massima fornite dal Legislatore risulta evidente la sua
intenzione di concedere l’agevolazione unicamente a quei veicoli che, come
esplicitamente detto nella definizione fornita, sono di particolare interesse.
Non essendo il
Legislatore in grado di decidere autonomamente quali veicoli della fascia 20-29
anni presentassero – nell’ambito delle categorie citate ad esempio - un
interesse particolare, tale da
giustificare il beneficio concesso, ne ha demandato l’individuazione, con
propria determinazione – da aggiornare annualmente - all’ASI e, limitatamente
ai motocicli, anche alla FMI.
Il testo dell’Art.
63 è sufficientemente chiaro: se ne ricava la volontà di agevolare tutti i veicoli più vecchi e di
estendere l’agevolazione ad un limitato numero
di veicoli di cui si delineano le caratteristiche in base alle quali
l’agevolazione potrà venire concessa.
Tutto bene quindi?
Purtroppo no.
La FMI,
interpretando correttamente lo spirito della legge, ha sempre pubblicato un
elenco dei motocicli da essa ritenuti di “particolare interesse storico”
distinti per marca – modello – anno di costruzione. Questo elenco, come
previsto dalla legge 342/2000 viene aggiornato annualmente con i nuovi ingressi
dei motocicli che raggiungono il ventesimo anno dalla costruzione.
Tutt’altra
situazione invece per i possessori di autoveicoli.
L’ASI, in base ad
interpretazioni del tutto soggettive e discutibili dei contenuti dell’Art. 63,
emette annualmente una Delibera del Consiglio Federale in cui individua come
“veicoli di particolare interesse storico” quelli in possesso dei requisiti
previsti dal proprio Regolamento Tecnico per il rilascio dell’”attestato di
iscrizione”.
Poiché detto
attestato viene rilasciato unicamente ai tesserati ASI, ne consegue che, secondo
l’ente, per poter usufruire di un beneficio previsto dalla legge, un cittadino
è obbligato ad aderire, volente o nolente, ad un ente di diritto privato.
Questa deprecabile
situazione, lo ripetiamo, dura ormai da dodici anni e non si prevede che possa
essere sanata in tempi brevi.
In tutto questo
tempo molti possessori di veicoli ultra ventennali, non interessati ad aderire
all’ASI, hanno comunque pagato le tasse in misura ridotta e parecchie Agenzie
delle Entrate hanno inviato delle cartelle esattoriali per il recupero della
differenza di tassa non pagata.
In genere il ricorso
da parte del cittadino alla Commissione Tributaria Provinciale per
l’annullamento della cartella ha avuto successo e in tutte le sentenze di cui
siamo venuti a conoscenza è stato ribadito a chiare lettere la non obbligatorietà di adesione all’ASI per
esercitare il diritto di pagamento in misura ridotta.
E’ di questi giorni
però la notizia del ricorso in Cassazione di una Regione avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Regionale che, anche in questo caso, sollevava il
cittadino dal pagamento della cartella esattoriale.
Nelle 27 pagine che
costituiscono questo ricorso il punto chiave verte sull’interpretazione da dare
al termine “determinazione” contenuto nel comma 3) dell’Art. 63.
Secondo il
Presidente della Regione (o meglio secondo il suo avvocato) la determinazione
richiesta all’ASI e alla FMI non si può limitare ad un semplice elenco per
marca, modello, anno dei veicoli da considerare di “particolare interesse
storico” ma deve riguardare il singolo veicolo, la sua integrità ed
originalità.
E il ricorso in
Cassazione conclude affermando che il far certificare il veicolo dall’ASI “ è
assai vantaggioso dal punto di vista erariale perché i modesti costi per il
rilascio dell’attestazione (qualche decina di euro) inducono un risparmio
considerevole e perdurante sulla tassa in argomento”.
Con tanti saluti
alla libertà di associazione e alla legge uguale per tutti (ma, per qualcuno, più uguale).
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