La Corte di Cassazione:
per il bollo auto ridotto superflua l’iscrizione ASI
Molti possessori di
veicoli tra 20 e 29 anni si saranno spesso sentiti richiedere – al momento del
pagamento del bollo auto – di documentare l’iscrizione del veicolo all’ASI.
I più attenti ed
informati tra di loro avranno contestato questa richiesta ma, come spesso
succede nella vita, affermare ripetutamente una cosa non vera finisce con il trasformarla
in verità assoluta, specialmente agli occhi di chi non esercita il proprio spirito
critico.
A poco o nulla sono
valsi gli interventi chiarificatori nostri e di alcuni organi di stampa e, di
conseguenza, un gran numero di possessori sono stati indotti ad iscrivere loro
malgrado i propri veicoli nei registri ASI (con i benefici economici per l’ente
che non è difficile immaginare) mentre soltanto pochi hanno affrontato il
disagio di presentare ricorso avverso le richieste di integrazione pervenute
dall’Agenzia delle Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale
competente.
Come documentato sul
nostro sito, i ricorsi sono stati sempre accolti con conseguente chiusura del
contenzioso.
Siamo però a
conoscenza di due casi, entrambi accaduti in Emilia-Romagna, in cui la Regione
non ha accettato le decisioni della Commissione Tributaria ed ha presentato a
sua volta ricorso in Cassazione.
Uno dei due ricorsi
è giunto a conclusione e siamo in grado di pubblicare il testo integrale della
sentenza , che non brilla però per semplicità e chiarezza.
Cerchiamo quindi di
sintetizzarne le argomentazioni più importanti.
1)
L’Art. 63
della Legge 342/200 affida all’ASI il compito di “individuare” i veicoli di più
di vent’anni e in possesso delle caratteristiche in base alle quali la legge
consente il pagamento della tassa in misura ridotta. Tale “individuazione”
viene effettuata dall’ASI attraverso le proprie delibere annuali nelle quali
vengono qualificati "di particolare interesse" tutti i veicoli prodotti da almeno vent'anni ed in possesso dei
requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall'ASI medesima.
2)
detta
modalità di "identificazione", effettuata a mezzo di un criterio
generale ed astratto anziché con la predisposizione di un elenco analitico di
modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che - con l'applicazione di criteri non omogenei - alcuni contribuenti possano rimanere
ingiustamente penalizzati.
3)
la
Corte di Cassazione aggiunge anche alcuni importanti riferimenti a principi
costituzionali e più precisamente al “principio costituzionale di eguaglianza (non potendo il legislatore precostituire in
favore di singoli soggetti privati, quali l'ASI, una vera e propria rendita di
posizione)”, e ai principi in
materia tributaria (che impedisce alle regioni, ai fini de godimento di un
beneficio previsto da legge statale, di richiedere adempimenti ulteriori)”
4)
ma le affermazioni a nostro avviso più importanti perché più
esplicite sono queste: “un'interpretazione costituzionalmente orientata della
disciplina qui in esame non può che
consentire a tutti i soggetti che rientrano nelle condizioni di legge, anche
ai non aderenti all'associazione, di giovarsi, dell'esenzione” e “la disciplina di legge che qui rileva
non impone certo ai cittadini l'iscrizione all'ASI come
presupposto per beneficiare dell'esenzione ma prescrive soltanto l'esistenza
delle caratteristiche oggettive di cui si è detto, sicché suonerebbe
assolutamente estranea al precetto normativo la pretesa che esenzione e vincolo
associativo costituiscano un binomio necessario”.
Per questo motivo la Corte di Cassazione “accoglie
il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e - decidendo nel merito - annulla la
cartella di pagamento qui impugnata”.
Naturalmente questa sentenza della Corte di Cassazione (e quella
che seguirà) non toglierà di mezzo tutte le polemiche. che continueranno a
movimentare la vita dei possessori di veicoli “ventennali” ma, anche se non ha
il potere di modificare la Legge, fa – come si usa dire – “giurisprudenza” e ad
essa dovranno inevitabilmente fare riferimento quanti dovranno difendersi da
improprie richieste dell’Agenzia delle Entrate.
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