LEGGI DELLO STATO E INTERPRETAZIONI DI COMODO PDF Stampa E-mail
Scritto da A.A.V.S.   
giovedì 27 giugno 2013

Sin dal giorno della sua fondazione (risalente al 1998) l’Associazione Amatori Veicoli Storici  A.A.V.S. si è mossa per tutelare gli appassionati di motorismo storico; tutti gli appassionati e non soltanto i propri soci.

A.A.V.S. ha cercato di ottenere dei risultati concreti attraverso la presentazione di disegni di legge mirati a semplificare e ad agevolare la libera circolazione dei veicoli di interesse storico.

L’attività in Italia si è rivolta in modo particolare a cercare di ottenere delle modifiche all’Art. 60 del Codice della Strada.

Nella Legge italiana Infatti un veicolo non viene classificato “di interesse storico” in base a delle caratteristiche oggettive (età, stato di conservazione, utilizzo ecc.) bensì unicamente in base alla sua iscrizione o meno nei registri tenuti da alcuni Enti di diritto privato.

Questo fa sì che un veicolo iscritto ad uno dei registri acquisisca lo status di veicolo di interesse storico (con tutti i benefici di carattere normativo che ne conseguono) mentre lo stesso veicolo, se non iscritto, è considerato, a tutti gli effetti, un veicolo semplicemente “vecchio”.

Apprezzabili risultati sono stati ottenuti anche a livello europeo. E’ infatti grazie all’intervento di A.A.V.S. che è stato possibile ottenere l’esenzione per i veicoli storici dalle pesanti limitazioni previste dalla Commissione Europea per i veicoli così detti “in fin di vita”.

Altro importante argomento del quale si è occupata A.A.V.S. è quello riguardante il pagamento in misura ridotta delle tasse automobilistiche.

L’art. 63 della Legge 342/2000 stabilisce che tutti i veicoli – ad eccezione di quelli adibiti ad uso professionale  - abbiano diritto al pagamento in misura ridotta a partire dal trentesimo anno dalla data di costruzione, a prescindere dalla loro iscrizione o meno ad alcun registro.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha esteso questo beneficio anche ai veicoli ultra ventennali.

Tutto semplice e chiaro, allora ? Purtroppo non è stato così.

Attraverso una serie di “Determinazioni”, che l’ASI invia annualmente agli uffici interessati di tutte le Regioni, è stato fatto passare il messaggio che soltanto i veicoli iscritti ai registri possano usufruire di un beneficio che lo Stato ha invece destinato a tutti i veicoli con più di 30 anni.

Nonostante alcune decine di sentenze delle varie Commissioni tributarie Provinciali, cui si sono rivolti i possessori di veicoli di interesse storico, tutte contrarie all’interpretazione dell’ASI, l’ente non ha desistito dal suo atteggiamento.

Recentemente è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, con Sentenza n. 3837 del 15 febbraio 2013 nella quale afferma che “….confliggerebbe con il principio costituzionale di eguaglianza (non potendo il legislatore precostituire in favore di singoli soggetti privati, quali l'ASI, una vera e propria rendita di posizione)….

Si auspica quindi che questa sentenza ponga fine alle interpretazioni dell'ASI che, per ragioni facilmente intuibili, ha lasciato credere che per ottenere e, peggio ancora, per conservare certe agevolazioni bisognava essere soci dell'ente.

Ma le interpretazioni di comodo non finiscono qui.

Ci riferiamo al Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica (C.R.S.).

Questo documento è stato istituito dal D.M. 17 dicembre 2009 (Decreto Matteoli) per sostituire il precedente “Certificato delle Caratteristiche Tecniche”, documento richiesto dalla Direzione Generale per la Motorizzazione esclusivamente per poter reimmatricolare un veicolo radiato o di provenienza sconosciuta o proveniente dall'estero.

Anche in questo caso l'A.S.I. interpreta la Legge a suo uso e consumo.

Ecco così che i presidenti dei Club ASI vengono informati con Circolare di data 10 novembre 2011 che “…ai fini circolatori, lo Stato ha imposto il C.R.S.” e si paventa addirittura un possibile ritiro della Carta di Circolazione a chi fosse trovato alla guida di un veicolo sprovvisto di C.R.S.

Il concetto che il C.R.S. è l'unico documento valido per la circolazione viene ribadito in più circostanze, anche nella recente assemblea,  ed è riportato anche nel sito ufficiale dell'Ente.

Per  quanto a nostra conoscenza, tutti i documenti richiesti per la circolazione sono elencati nell’Art. 180 del CdS ove  non viene ovviamente fatta menzione del C.R.S. 

La divulgazione di notizie non esatte o espresse in maniera ambigua non è un comportamento lodevole da qualunque parte provengano. Spesso però succede che, dai e dai, qualche risultato lo si ottiene.

In questo caso due risultati appaiono evidenti:

1) La richiesta da parte dei soci A.S.I. di tale documento: fonti ufficiali parlano di centomila e più documenti rilasciati nel 2012

2) Alcune compagnie di assicurazione, hanno inserito il C.R.S. tra i documenti necessari per poter richiedere una polizza RCA a tariffa ridotta.

Mentre nel primo caso si tratta di un provvedimento interno all'ente, che può decidere di proporre tutti i certificati che ritiene e sarà poi il socio a richiederli o meno, in base alla loro utilità. nel secondo caso invece, se si inducono le assicurazioni a ritenere che il C.R.S. è un documento valido per la circolazione, è evidente che le Compagnie sono portate a richiederlo, ignorando così migliaia di appassionati non intenzionati a spendere per dei documenti previsti per altre funzioni.

Su questo argomento abbiamo di recente interessato l’Ufficio Legale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avere una interpretazione autentica sulle funzioni e sull’utilizzo del C.R.S.


Ultimo aggiornamento ( giovedì 27 giugno 2013 )
 
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