Sin dal giorno della sua fondazione
(risalente al 1998) l’Associazione Amatori Veicoli Storici A.A.V.S. si è mossa per tutelare gli appassionati
di motorismo storico; tutti gli appassionati e non soltanto i propri soci.
A.A.V.S. ha cercato di ottenere dei risultati
concreti attraverso la presentazione di disegni di legge mirati a semplificare
e ad agevolare la libera circolazione dei veicoli di interesse storico.
L’attività in Italia si è rivolta in modo
particolare a cercare di ottenere delle modifiche all’Art. 60 del Codice della
Strada.
Nella Legge italiana Infatti
un veicolo non viene classificato “di interesse storico” in base a delle
caratteristiche oggettive (età, stato di conservazione, utilizzo ecc.) bensì
unicamente in base alla sua iscrizione o meno nei registri tenuti da alcuni
Enti di diritto privato.
Questo fa sì che un
veicolo iscritto ad uno dei registri acquisisca lo status di veicolo di
interesse storico (con tutti i benefici di carattere normativo che ne
conseguono) mentre lo stesso veicolo,
se non iscritto, è considerato, a tutti gli effetti, un veicolo semplicemente
“vecchio”.
Apprezzabili risultati
sono stati ottenuti anche a livello europeo. E’ infatti grazie all’intervento
di A.A.V.S. che è stato possibile ottenere l’esenzione per i veicoli storici
dalle pesanti limitazioni previste dalla Commissione Europea per i veicoli così
detti “in fin di vita”.
Altro importante
argomento del quale si è occupata A.A.V.S. è quello riguardante il pagamento in
misura ridotta delle tasse automobilistiche.
L’art. 63 della Legge
342/2000 stabilisce che tutti
i veicoli – ad eccezione di quelli adibiti ad uso professionale - abbiano diritto al pagamento in misura
ridotta a partire dal trentesimo anno dalla data di costruzione, a prescindere
dalla loro iscrizione o meno ad alcun registro.
Una recente sentenza
della Corte di Cassazione ha esteso questo beneficio anche ai veicoli ultra ventennali.
Tutto semplice e
chiaro, allora ? Purtroppo non è stato così.
Attraverso una serie
di “Determinazioni”, che l’ASI invia annualmente agli uffici interessati di
tutte le Regioni, è stato fatto passare il messaggio che soltanto i veicoli
iscritti ai registri possano usufruire di un beneficio che lo Stato ha invece
destinato a tutti i veicoli con più di 30 anni.
Nonostante alcune
decine di sentenze delle varie Commissioni tributarie Provinciali, cui si sono
rivolti i possessori di veicoli di interesse storico, tutte contrarie
all’interpretazione dell’ASI, l’ente non ha desistito dal suo atteggiamento.
Recentemente è
intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, con Sentenza n.
3837 del 15 febbraio 2013 nella quale afferma che “….confliggerebbe con il
principio costituzionale di eguaglianza (non potendo il legislatore
precostituire in favore di singoli soggetti privati, quali l'ASI, una vera e
propria rendita di posizione)….
Si auspica quindi che
questa sentenza ponga fine alle interpretazioni dell'ASI che, per
ragioni facilmente intuibili, ha lasciato credere che per ottenere e, peggio
ancora, per conservare certe agevolazioni bisognava essere soci dell'ente.
Ma le interpretazioni
di comodo non finiscono qui.
Ci riferiamo al Certificato
di Rilevanza Storica e Collezionistica (C.R.S.).
Questo documento è
stato istituito dal D.M. 17 dicembre 2009 (Decreto Matteoli) per sostituire il precedente
“Certificato delle Caratteristiche Tecniche”, documento richiesto dalla
Direzione Generale per la Motorizzazione esclusivamente per poter reimmatricolare
un veicolo radiato o di provenienza sconosciuta o proveniente dall'estero.
Anche in questo caso
l'A.S.I. interpreta la Legge a suo uso e consumo.
Ecco
così che i presidenti dei Club ASI vengono informati con Circolare di data 10
novembre 2011 che “…ai fini circolatori,
lo Stato ha imposto il C.R.S.” e si paventa addirittura un possibile ritiro
della Carta di Circolazione a chi fosse trovato alla guida di un veicolo
sprovvisto di C.R.S.
Il concetto che il
C.R.S. è l'unico documento valido per la circolazione viene ribadito in più circostanze,
anche nella recente assemblea, ed è
riportato anche nel sito ufficiale dell'Ente.
Per quanto a nostra conoscenza, tutti i documenti
richiesti per la circolazione sono elencati nell’Art. 180 del CdS ove
non viene ovviamente fatta menzione del C.R.S.
La divulgazione di
notizie non esatte o espresse in maniera ambigua non è un comportamento lodevole
da qualunque parte provengano. Spesso però succede che, dai e dai, qualche
risultato lo si ottiene.
In questo caso due
risultati appaiono evidenti:
1) La richiesta da
parte dei soci A.S.I. di tale documento: fonti ufficiali parlano di centomila e
più documenti rilasciati nel 2012
2) Alcune compagnie
di assicurazione, hanno inserito il C.R.S. tra i documenti necessari per poter richiedere una polizza RCA a tariffa ridotta.
Mentre nel primo caso
si tratta di un provvedimento interno all'ente, che può decidere di proporre
tutti i certificati che ritiene e sarà poi il socio a richiederli o meno, in
base alla loro utilità. nel secondo caso invece, se si inducono le assicurazioni
a ritenere che il C.R.S. è un documento valido per la circolazione, è evidente
che le Compagnie sono portate a richiederlo, ignorando così migliaia di appassionati
non intenzionati a spendere per dei documenti previsti per altre funzioni.
Su questo argomento
abbiamo di recente interessato l’Ufficio Legale del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti per avere una interpretazione autentica sulle funzioni e
sull’utilizzo del C.R.S.