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Associazione Amatori Veicoli Storici
L’Associazione Amatori Veicoli Storici A.A.V.S. ha finalità culturali e di ricerca e si propone la salvaguardia del patrimonio costituito dai veicoli storici.
C’è però una peculiarità che differenzia l’attività e la filosofia dell’Associazione da quelle delle centinaia di Club e Associazioni che popolano il variegato mondo dei veicoli d’epoca.
Questa particolarità consiste nella capacità di guardare avanti e di prefigurare quelli che potranno essere gli sviluppi futuri e, soprattutto, le probabili limitazioni allo svolgimento dell’attività degli appassionati, cioè quella di utilizzare i loro veicoli.
L’aver previsto con largo anticipo che ci sarebbero state delle restrizioni alla circolazione dei veicoli non catalizzati e l’aver dovuto toccare con mano l’indifferenza di chi avrebbe dovuto far sentire la sua voce in difesa dei collezionisti, ha indotto – nell’aprile del 1998 – un gruppo di amici a dar vita a questa associazione che si è data come principale obiettivo quello di porre in atto tutte le iniziative atte a garantire agli appassionati di veicoli d’epoca la possibilità di circolare liberamente, ora e in futuro. Questo obiettivo è raggiungibile esclusivamente attraverso la via legislativa e, per questo motivo, A.A.V.S. si è fatta promotrice fin dall’anno 2000 di una serie di Disegni di Legge di modifica del Codice della Strada.
L’iter di questi DdL si sta trascinando attraverso quattro Legislature, con fasi di stanca seguite da improvvise accelerazioni ma, a nove anni dalle prime proposte fatte da A.A.V.S., la promulgazione della Legge non è ancora avvenuta, anche se si preannuncia più vicina.
L’unico risultato concreto finora raggiunto consiste nel fatto che quasi tutti i parlamentari sono venuti a conoscenza dell’esistenza del movimento, della sua importanza in ambito culturale e del suo non trascurabile peso in campo economico.
A questi interventi di carattere “politico” A.A.V.S. affianca un’intensa attività culturale attraverso l’organizzazione di convegni su argomenti attinenti il collezionismo di veicoli d’epoca e supporta in varie forme – tra cui convenzioni con Compagnie di Assicurazione - le iniziative dei numerosi Club e Scuderie associati.  

La Motorizzazione: C.R.S. solo per le re-immatricolazioni PDF Stampa E-mail
Scritto da A.A.V.S.   
martedì 17 settembre 2013

Da qualche tempo girano con insistenza notizie riguardanti la circolazione dei veicoli di interesse storico, in particolare sui documenti necessari per poter liberamente circolare su strada.

Parlando del C.R.S. (Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica), istituito con D.M. 17 dicembre 2009 (Decreto Matteoli) il sito ufficiale dell’ASI lo definisce come “necessario per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010. Viene richiesto, ai sensi del D.M. 17/12/2009, che disciplina i requisiti per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.”

Espressa in questi termini l’affermazione non si presta a molte interpretazioni.

In Italia però i documenti necessari per poter circolare e le norme da seguire sono chiaramente elencati nel Codice della Strada (Art. 180) per cui un ulteriore documento (oltre a quelli elencati nel già citato Art. 180), qualora previsto, avrebbe dovuto essere inserito nel Codice della Strada.

Di fronte a questa situazione di incertezza l’Associazione Amatori Veicoli Storici ha deciso di verificare l’attendibilità di questa affermazione per accertarsi che non sia – come già successo in passato – una interpretazione di comodo, i cui fini sono facilmente intuibili.

Ci siamo rivolti quindi, con una circostanziata richiesta, alle istituzioni competenti, cioè al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al suo braccio operativo - la Direzione Generale per la Motorizzazione – che chiarisce, attraverso Circolari esplicative, la corretta interpretazione dei Decreti ministeriali.

Lo scopo di tale richiesta era unicamente quello di fare chiarezza e, soprattutto, di consentire a tutti gli appassionati di utilizzare tranquillamente il proprio veicolo nel pieno rispetto delle norma in vigore.

Ebbene, con sua lettera di data 6 agosto 2013, Prot. N. 20469, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito una risposta chiara e, a nostro avviso, soddisfacente confermando che il D.M. 17 dicembre 2013 “nulla innova – né avrebbe potuto innovare – in merito ai documenti di circolazione da tenere obbligatoriamente a bordo dei veicoli, disciplinati quest’ultimi dall’ Art. 180 del Codice della Strada”.

Ovviamente la risposta non poteva essere che questa, dal momento che nessuna modifica è stata apportata al Codice della Strada a seguito del Decreto Matteoli.

A questo punto è ufficialmente confermato che il C.R.S. non è un documento necessario per la circolazione e bisogna allora chiedersi perché si vuole attribuire al documento una funzione che questo non ha. 

Probabilmente per indurre, giocando sull’equivoco, gli appassionati a richiedere un documento che costa e non serve.

A nostro avviso sarebbe molto più corretto dichiarare apertamente che il C.R.S. è richiesto unicamente per ottenere la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta.

Se poi uno desiderasse aggiungere questo documento a quelli già in suo possesso e attestanti l’iscrizione ad uno dei registri previsti dall’Art. 60 del Codice della Strada e fosse correttamente informato sulle funzioni del C.R.S., liberissimo di farlo.   

 & & & &

 A proposito di “interpretazioni di comodo”, nel numero di settembre de La Manovella il presidente dell’ASI ha esposto le sue considerazioni sulla nota sentenza della Corte di Cassazione, legittimamente sottolineando il passaggio in cui la Cassazione ha dichiarato che l’ASI ha agito nel rispetto dell’ Art. 63 della Legge 342/2000.

Peccato che nel contempo abbia sorvolato sull’affermazione, contenuta nella stessa sentenza, per cui: “La contraria interpretazione confliggerebbe invece con il principio costituzionale di eguaglianza (non potendo il legislatore precostituire in favore di singoli soggetti privati, quali l'ASI, una vera e propria rendita di posizione)….

Ultimo aggiornamento ( martedì 17 settembre 2013 )
 
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