Da qualche tempo girano
con insistenza notizie riguardanti la circolazione dei veicoli di interesse
storico, in particolare sui documenti necessari per poter liberamente circolare
su strada.
Parlando del C.R.S.
(Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica), istituito con D.M. 17
dicembre 2009 (Decreto Matteoli) il sito ufficiale dell’ASI lo definisce come “necessario per la circolazione dei veicoli
di interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010. Viene richiesto, ai sensi del D.M.
17/12/2009, che disciplina i requisiti per la circolazione dei veicoli di
interesse storico e collezionistico.”
Espressa in questi
termini l’affermazione non si presta a molte interpretazioni.
In Italia però i
documenti necessari per poter circolare e le norme da seguire sono
chiaramente elencati nel Codice della Strada (Art. 180) per cui un ulteriore
documento (oltre a quelli elencati nel già citato Art. 180), qualora previsto,
avrebbe dovuto essere inserito nel Codice della Strada.
Di fronte a questa
situazione di incertezza l’Associazione Amatori Veicoli Storici ha deciso di
verificare l’attendibilità di questa affermazione per accertarsi che non sia –
come già successo in passato – una interpretazione di comodo, i cui fini sono
facilmente intuibili.
Ci siamo rivolti
quindi, con una circostanziata richiesta, alle istituzioni competenti, cioè al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al suo braccio operativo - la
Direzione Generale per la Motorizzazione – che chiarisce, attraverso Circolari
esplicative, la corretta interpretazione dei Decreti ministeriali.
Lo scopo di tale
richiesta era unicamente quello di fare chiarezza e, soprattutto, di consentire
a tutti gli appassionati di utilizzare tranquillamente il proprio veicolo nel
pieno rispetto delle norma in vigore.
Ebbene, con sua
lettera di data 6 agosto 2013, Prot. N. 20469, la Direzione Generale per la Motorizzazione
ha fornito una risposta chiara e, a nostro avviso, soddisfacente confermando
che il D.M. 17 dicembre 2013 “nulla
innova – né avrebbe potuto innovare – in merito ai documenti di circolazione da
tenere obbligatoriamente a bordo dei veicoli, disciplinati quest’ultimi dall’
Art. 180 del Codice della Strada”.
Ovviamente la
risposta non poteva essere che questa, dal momento che nessuna modifica è stata
apportata al Codice della Strada a seguito del Decreto Matteoli.
A questo punto è
ufficialmente confermato che il C.R.S. non
è un documento necessario per la circolazione e bisogna allora chiedersi
perché si vuole attribuire al documento una funzione che questo non ha.
Probabilmente per
indurre, giocando sull’equivoco, gli appassionati a richiedere un documento che
costa e non serve.
A nostro avviso
sarebbe molto più corretto dichiarare apertamente che il C.R.S. è richiesto unicamente per ottenere la
riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla
circolazione o di origine sconosciuta.
Se poi uno
desiderasse aggiungere questo documento a quelli già in suo possesso e
attestanti l’iscrizione ad uno dei registri previsti dall’Art. 60 del Codice
della Strada e fosse correttamente informato sulle funzioni del C.R.S.,
liberissimo di farlo.
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A proposito di
“interpretazioni di comodo”, nel numero di settembre de La Manovella il
presidente dell’ASI ha esposto le sue considerazioni sulla nota sentenza della
Corte di Cassazione, legittimamente sottolineando il passaggio in cui la
Cassazione ha dichiarato che l’ASI ha agito nel rispetto dell’ Art. 63 della
Legge 342/2000.
Peccato che nel
contempo abbia sorvolato sull’affermazione, contenuta nella stessa sentenza,
per cui: “La contraria interpretazione confliggerebbe
invece con il principio
costituzionale di eguaglianza (non
potendo il legislatore precostituire in favore di singoli soggetti privati,
quali l'ASI, una vera e propria rendita di posizione)….
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