"FINANZIARIA" DA' - "FINANZIARIA" TOGLIE PDF Stampa E-mail
Scritto da A.A.V.S.   
domenica 02 novembre 2014

“FINANZIARIA”  DA’ - “FINANZIARIA” TOGLIE

Forse non tutti sanno che la Legge 342/2000, il cui Art. 63 è stato per oltre un decennio “croce e delizia” dei proprietari di veicoli datati, altro non  è che la “Finanziaria” del 2000.

L’Art. 63 di questa legge è stato scritto male ed interpretato peggio.

Se il Legislatore si fosse fermato al comma 1., lo Stato Italiano si sarebbe uniformato a quanto avviene in parecchi stati Europei, segnatamente in Francia e Inghilterra. Avrebbe cioè concesso a chi ha pagato le tasse automobilistiche per 30 anni, di poter continuare a pagarle in misura ridotta, ritenendo che avesse contribuito a sufficienza.

Si sarebbe trattato di una norma meramente finanziaria, senza “contaminazioni” di alcun genere.

Purtroppo però, forse su sollecitazione non disinteressata, ha esteso l’agevolazione, con i successivi comma 2. e 3. ai veicoli “di particolare interesse storico”.

Bisogna intanto premettere che una siffatta definizione non compare in nessun altro provvedimento legislativo italiano, e quindi è stata coniata appositamente per questo provvedimento che, lo ripetiamo, è atto finanziario fine a sé stesso mentre tutto quanto riguarda i veicoli, la loro classificazione e la loro circolazione è regolato dal Codice della Strada.

Si tratta quindi di due aspetti che non andavano mescolati in alcun modo.

Nonostante questa impropria commistione tra benefici fiscali e classificazione dei veicoli destinatari, il Legislatore ha tuttavia elencato in maniera abbastanza chiara quali tipologie di veicoli di età tra 20 e 29 anni ne avrebbero potuto usufruire, identificando anche gli enti (privati) che avrebbero dovuto “determinare” i singoli veicoli, distinti per marca e modello.

E passiamo ora alla “interpretazione” dello spirito dell’Art. 63: da una parte la FMI ha pubblicato annualmente l’elenco dei veicoli da essa ritenuti “di particolare interesse storico” elenco che però contiene, salvo sporadiche eccezioni, la quasi totalità dei motocicli prodotti; dall’altra parte l’ASI che, con motivazioni discutibili, ha sempre rifiutato di pubblicare l’elenco richiesto, limitandosi a rinnovare annualmente una “determinazione” da cui risulta che tutti i veicoli iscritti nei propri registri sono da considerarsi “di particolare interesse storico”.

Questo atteggiamento ha portato ad una indiscriminata corsa all’iscrizione di veicoli di cui qualcuno ci dovrebbe spiegare in cosa consiste il particolare interesse storico.

La prima stesura della Legge di Stabilità 2015 (finanziaria) in cui venivano semplicemente abrogati i comma 2. e 3. dell’Art. 63 ha sollevato, soprattutto in rete, una accesa serie di proteste tra i cui obiettivi principali, oltre naturalmente al Governo, figurano in prima linea l’ASI e i così detti “furbetti”, cioè i proprietari di veicoli appena ventennali e di uso quotidiano.

Non riteniamo giustificato questo appellativo nei confronti di persone, normalmente di reddito limitato, che non hanno fatto altro che avvalersi di un provvedimento legislativo che permetteva loro di legittimamente risparmiare sulle spese di gestione di un veicolo semplicemente datato e privo di ogni interesse collezionistico.

Secondo noi i veri “furbetti” vanno identificati in chi ha sfruttato questo legittimo desiderio di risparmio per rimpinguare le proprie casse.

In questi giorni è stata pubblicata una seconda stesura della legge di Stabilità 2015 in cui, dopo un’attenta opera di revisione da parte del presidente della Commissione Bilancio della Camera, è stato rivisto anche l’Art. 44, togliendo ogni riferimento alla storicità dei veicoli e all’intervento di ASI e FMI.

La vicenda naturalmente non finisce qui perché c’è tempo fino al 9 novembre per presentare degli emendamenti e si sa che, in Italia, fino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tutto può cambiare.

Come spesso avviene, si è passati dal lassismo più generalizzato (Art. 63 L. 342/2000) al più drastico dei tagli, senza tenere in considerazione le dannose conseguenza di una radicalizzazione.

In effetti il problema dei veicoli tra 20 e 29 anni sussiste e va affrontato.

A.A.V.S. si è posta da tempo questo problema e, nelle proposte di Disegni di Legge da noi studiati e fatti presentare nel corso delle precedenti Legislature, avevamo individuato una possibile soluzione, ipotizzando per i veicoli compresi nella fascia 20-29 anni e meritevoli di conservazione, la trasformazione della tassa di possesso in tassa di circolazione con rateazione in 4 trimestri, in modo che l’appassionato non sia costretto a rinunciare al suo veicolo in maniera definitiva ma possa pagare soltanto per i periodi dell’anno in cui intende utilizzare il suo veico
Ultimo aggiornamento ( domenica 02 novembre 2014 )
 
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