“FINANZIARIA” DA’ - “FINANZIARIA” TOGLIE
Forse non tutti
sanno che la Legge 342/2000, il cui Art. 63 è stato per oltre un decennio
“croce e delizia” dei proprietari di veicoli datati, altro non è che la “Finanziaria” del 2000.
L’Art. 63 di questa
legge è stato scritto male ed interpretato peggio.
Se il Legislatore si
fosse fermato al comma 1., lo Stato Italiano si sarebbe uniformato a quanto
avviene in parecchi stati Europei, segnatamente in Francia e Inghilterra.
Avrebbe cioè concesso a chi ha pagato le tasse automobilistiche per 30 anni, di
poter continuare a pagarle in misura ridotta, ritenendo che avesse contribuito
a sufficienza.
Si sarebbe trattato
di una norma meramente finanziaria, senza “contaminazioni” di alcun genere.
Purtroppo però,
forse su sollecitazione non disinteressata, ha esteso l’agevolazione, con i
successivi comma 2. e 3. ai veicoli “di particolare
interesse storico”.
Bisogna intanto premettere
che una siffatta definizione non compare in nessun altro provvedimento
legislativo italiano, e quindi è stata coniata appositamente per questo
provvedimento che, lo ripetiamo, è atto finanziario fine a sé stesso mentre tutto
quanto riguarda i veicoli, la loro classificazione e la loro circolazione è
regolato dal Codice della Strada.
Si tratta quindi di
due aspetti che non andavano mescolati in alcun modo.
Nonostante questa
impropria commistione tra benefici fiscali e classificazione dei veicoli
destinatari, il Legislatore ha tuttavia elencato in maniera abbastanza chiara
quali tipologie di veicoli di età tra 20 e 29 anni ne avrebbero potuto
usufruire, identificando anche gli enti (privati) che avrebbero dovuto
“determinare” i singoli veicoli, distinti per marca e modello.
E passiamo ora alla
“interpretazione” dello spirito dell’Art. 63: da una parte la FMI ha pubblicato
annualmente l’elenco dei veicoli da essa ritenuti “di particolare interesse
storico” elenco che però contiene, salvo sporadiche eccezioni, la quasi
totalità dei motocicli prodotti; dall’altra parte l’ASI che, con motivazioni
discutibili, ha sempre rifiutato di pubblicare l’elenco richiesto, limitandosi
a rinnovare annualmente una “determinazione” da cui risulta che tutti i veicoli iscritti nei propri
registri sono da considerarsi “di particolare interesse storico”.
Questo atteggiamento
ha portato ad una indiscriminata corsa all’iscrizione di veicoli di cui
qualcuno ci dovrebbe spiegare in cosa consiste il particolare interesse storico.
La prima stesura
della Legge di Stabilità 2015 (finanziaria) in cui venivano semplicemente abrogati
i comma 2. e 3. dell’Art. 63 ha sollevato, soprattutto in rete, una accesa
serie di proteste tra i cui obiettivi principali, oltre naturalmente al
Governo, figurano in prima linea l’ASI e i così detti “furbetti”, cioè i
proprietari di veicoli appena ventennali e di uso quotidiano.
Non riteniamo
giustificato questo appellativo nei confronti di persone, normalmente di
reddito limitato, che non hanno fatto altro che avvalersi di un provvedimento
legislativo che permetteva loro di legittimamente risparmiare sulle spese di
gestione di un veicolo semplicemente datato e privo di ogni interesse
collezionistico.
Secondo noi i veri
“furbetti” vanno identificati in chi ha sfruttato questo legittimo desiderio di
risparmio per rimpinguare le proprie casse.
In questi giorni è
stata pubblicata una seconda stesura della legge di Stabilità 2015 in cui, dopo
un’attenta opera di revisione da parte del presidente della Commissione
Bilancio della Camera, è stato rivisto anche l’Art. 44, togliendo ogni
riferimento alla storicità dei veicoli e all’intervento di ASI e FMI.
La vicenda
naturalmente non finisce qui perché c’è tempo fino al 9 novembre per presentare
degli emendamenti e si sa che, in Italia, fino al momento della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, tutto può cambiare.
Come spesso avviene,
si è passati dal lassismo più generalizzato (Art. 63 L. 342/2000) al più
drastico dei tagli, senza tenere in considerazione le dannose conseguenza di
una radicalizzazione.
In effetti il
problema dei veicoli tra 20 e 29 anni sussiste e va affrontato.
A.A.V.S.
si è posta da tempo questo problema e, nelle proposte di Disegni di Legge da
noi studiati e fatti presentare nel corso delle precedenti Legislature, avevamo
individuato una possibile soluzione, ipotizzando per i veicoli compresi nella
fascia 20-29 anni e meritevoli di conservazione, la trasformazione della tassa
di possesso in tassa di circolazione con rateazione in 4 trimestri, in
modo che l’appassionato non sia costretto a rinunciare al suo veicolo in
maniera definitiva ma possa pagare soltanto per i periodi dell’anno in cui
intende utilizzare il suo veico
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