CHIAREZZA E' FATTA MA, SARA' SUFFICIENTE ? PDF Stampa E-mail
Scritto da A.A.V.S.   
venerdì 03 aprile 2015

CHIAREZZA E’ FATTA MA, SARA’ SUFFICIENTE ?

 

Come ormai tutti gli appassionati sanno, la Legge di Stabilità 2015, abrogando i comma 2 e 3 dell’Art. 63 della Legge 342/2000, ha di fatto eliminato il beneficio del pagamento delle tasse automobilistiche in misura ridotta concesso a tutti i veicoli della fascia compresa tra i 20 e i 29 anni di età in possesso della qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”.

Nulla è cambiato invece per i veicoli di età uguale o superiore a 30 anni.

Attenzione però: per i veicoli ultra trentennali non è richiesto che siano classificati di interesse storico; il beneficio è esteso a tutti i veicoli purché non adibiti ad uso professionale.

Nei primi tre mesi di quest’anno c’è stata tutta una fioritura di interventi e di prese di posizione, in particolare sul web, da parte di molti articolisti, in gran parte disinformati, che hanno spesso confuso i veicoli ultra trentennali con quelli di interesse storico, alimentando così la confusione.

A questi “opinionisti” si sono aggiunti vari assessori regionali che, a caccia di visibilità (e di voti), si sono sbilanciati in promesse di deroghe regionali alla Legge di Stabilità, aiutati in questo anche dalle diverse interpretazioni del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68 sul federalismo fiscale.

La nostra Associazione si è sempre posta come principio inderogabile quello di esprimere la propria opinione soltanto su fatti certi e non su  opinioni o speranze e, per questo motivo, ha evitato di intervenire.

Dopo una prima risposta verbale ad una interrogazione in Parlamento, che era già indicativa del suo orientamento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la Risoluzione N. 4/DF , commentando anche le precedenti sentenze della Corte Costituzionale, si è espresso senza possibilità di equivoci: i veicoli tra i 20 e i 29 anni non hanno più diritto alla agevolazioni in punto alle tasse automobilistiche e le Regioni non hanno autonomia legislativa in materia di tasse automobilistiche.

Per essere chiaro, è chiaro ma sarà sufficiente ?

Tralasciando molti esempi, che non sono però pertinenti a questa materia, i comma 2 e 3 dell’Art. 63 della Legge 342/2000, dopo aver esemplificato la tipologia di veicoli che potevano essere considerati “di particolare interesse storico” ne affidava la “determinazione” all’ASI e, per i motocicli, alla FMI.

Mentre la FMI ha pubblicato annualmente la lista dei motocicli, l’ASI si è sempre rifiutata di farlo, classificando come tali tutti i veicoli iscritti nei suoi registri.

Altrettanto hanno fatto molte Regioni che hanno legiferato in materia in dispregio delle sentenze della Corte Costituzionale.

Alla luce di questi due esempi, come si può essere certi che la legge sarà uguale per tutti e che non ci troveremo di fronte a contribuenti di serie A e di serie B a seconda della Regione in cui vivono ?

 

Leggi testo Risoluzione N. 4/DF

Ultimo aggiornamento ( domenica 05 aprile 2015 )
 
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