CHIAREZZA E’ FATTA MA, SARA’ SUFFICIENTE ?
Come ormai tutti gli
appassionati sanno, la Legge di Stabilità 2015, abrogando i comma 2 e 3
dell’Art. 63 della Legge 342/2000, ha di fatto eliminato il beneficio del
pagamento delle tasse automobilistiche in misura ridotta concesso a tutti i
veicoli della fascia compresa tra i 20 e i 29 anni di età in possesso della
qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”.
Nulla è cambiato
invece per i veicoli di età uguale o superiore a 30 anni.
Attenzione però: per
i veicoli ultra trentennali non è richiesto che siano classificati di interesse
storico; il beneficio è esteso a tutti
i veicoli purché non adibiti ad uso professionale.
Nei primi tre mesi
di quest’anno c’è stata tutta una fioritura di interventi e di prese di
posizione, in particolare sul web, da parte di molti articolisti, in gran parte
disinformati, che hanno spesso confuso i veicoli ultra trentennali con quelli
di interesse storico, alimentando così la confusione.
A questi
“opinionisti” si sono aggiunti vari assessori regionali che, a caccia di
visibilità (e di voti), si sono sbilanciati in promesse di deroghe regionali
alla Legge di Stabilità, aiutati in questo anche dalle diverse interpretazioni
del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68 sul federalismo fiscale.
La nostra
Associazione si è sempre posta come principio inderogabile quello di esprimere
la propria opinione soltanto su fatti certi e non su opinioni o speranze e, per questo motivo, ha
evitato di intervenire.
Dopo una prima
risposta verbale ad una interrogazione in Parlamento, che era già indicativa
del suo orientamento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la Risoluzione N. 4/DF ,
commentando anche le precedenti sentenze della Corte Costituzionale, si è
espresso senza possibilità di equivoci: i veicoli tra i 20 e i 29 anni non
hanno più diritto alla agevolazioni in punto alle tasse automobilistiche e le Regioni non hanno autonomia
legislativa in materia di tasse automobilistiche.
Per essere chiaro, è
chiaro ma sarà sufficiente ?
Tralasciando molti
esempi, che non sono però pertinenti a questa materia, i comma 2 e 3 dell’Art.
63 della Legge 342/2000, dopo aver esemplificato la tipologia di veicoli che
potevano essere considerati “di particolare interesse storico” ne affidava la
“determinazione” all’ASI e, per i motocicli, alla FMI.
Mentre la FMI ha
pubblicato annualmente la lista dei motocicli, l’ASI si è sempre rifiutata di
farlo, classificando come tali tutti i veicoli iscritti nei suoi registri.
Altrettanto hanno
fatto molte Regioni che hanno legiferato in materia in dispregio delle sentenze
della Corte Costituzionale.
Alla luce di questi
due esempi, come si può essere certi che la legge sarà uguale per tutti e che
non ci troveremo di fronte a contribuenti di serie A e di serie B a seconda
della Regione in cui vivono ?
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Risoluzione N. 4/DF
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