STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMATORI VEICOLI STORICI
approvato nell'assemblea straordinaria tenutasi in data 07.11.1998 in Padova e modificato nell' assemblea straordinaria tenutasi il 16 gennaio 2016 a Bologna e nella successiva Assemblea Straordinaria trenutasi, sempre a Bologna, il 29 aprile 2017.
SCOPO E DURATA
Articolo 1 L'Associazione Amatori Veicoli Storici - fondata a Refrontolo (TV) il 21 maggio 1998 e federata alla FIVA (Fédération Internationale Véhicules Anciens) dall'anno 2000 è una libera associazione, apolitica e senza fini di lucro che si è costituita per riunire appassionati di veicoli storici. Essa opera con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione secondo le norme del Titolo II del Libro I del Codice Civile e quindi agisce a livello nazionale con soggettività giuridica di diritto privato. Ha finalità culturali e di ricerca e si propone la salvaguardia del patrimonio costituito dai veicoli storici.
Articolo 2 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. La Sede Legale si trova presso il Museo Mille Miglia in viale della Bornata, 123 Sant. Eufemia di Brescia (BS). PATRIMONIO
Articolo 3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote associative b) da eventuali contributi, sia pubblici che privati c) da eventuali lasciti o donazioni d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale I fondi come sopra raccolti saranno erogati per spese necessarie allo svolgimento dell'attività sociale. Durante tutta la vita dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. SOCI
Articolo 4 Il numero dei Soci è illimitato e comprende persone fisiche e giuridiche.
Il corpo sociale è composto dalle categorie
dei:
·
Soci Fondatori: sono le persone fisiche che hanno dato
vita all'Associazione
· Soci persone fisiche, ne fanno parte:
Soci Ordinari: sono coloro che, avendo i requisiti previsti dallo Statuto, chiedono di
far parte dell'Associazione mediante domanda scritta indirizzata al
Consiglio Direttivo.
Soci Sostenitori: sono quelle persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità
dell'Associazione, intendono contribuire finanziariamente in misura maggiore
delle quote stabilite dall'Assemblea. Soci Onorari: sono designati dal Consiglio Direttivo tra coloro che, per chiari meriti,
si sono distinti nel campo del
Motorismo.
· Soci
persone giuridiche: sono quelle strutture associative (quali Club, Scuderie ecc.) che, avendo i requisiti previsti dallo
Statuto, chiedono di far parte dell’Associazione Amatori Veicoli Storici
mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e che, condividendo
le finalità dell’Associazione, la supportano e la rappresentano sul territorio
di loro competenza.
L’ammissione dei Soci è deliberata, su domanda scritta dei richiedenti, dal
Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al
Collegio dei Probiviri. Tutti i Soci si impegnano a contribuire
attivamente alla vita dell’Associazione secondo gli scopi di cui all’Art. 1 e
sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura ed entro i
termini approvati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Le
quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 5
I
Tesserati: sono quelle persone fisiche che aderiscono
all’Associazione attraverso Club, Scuderie o altre Strutture associative e ne
condividono le finalità.
I Tesserati possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei
soci della Associazione Amatori Veicoli
Storici Articolo 6 L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato e con rinnovo a ogni fine d'anno e potrà cessare per i seguenti motivi:
Per dimissioni, presentate con lettera raccomandata al Presidente almeno due mesi prima della fine di ciascun anno sociale e con valenza per l'anno successivo. Su delibera del Consiglio Direttivo per: -comportamento contrario alle norme statutarie -morosità Articolo 7 Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme ed in modo tale da escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutte le Strutture associative e i Soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione o le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8 Gli Organi dell'Associazione Amatori Veicoli Storici sono: a) l'Assemblea dei Soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Collegio dei Revisori dei Conti e) il Collegio dei Probi Viri
ASSEMBLEA
Articolo 9 L'Assemblea dei Soci è sovrana. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, e ad essa hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con la quota associativa al momento dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente a mezzo comunicazione scritta inviata ai Soci almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea e contenente l'Ordine del Giorno. Nell'avviso vengono inoltre indicati data e luogo della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Oltre alla convocazione obbligatoria, l'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci in regola con la quota sociale e purchè nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due Scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea è demandato il compito di verificarne la validità prima che si proceda a deliberare. I soci aventi diritto di partecipare, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. L'Assemblea delibera su ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno. In particolare, nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri, discute ed approva il Rendiconto Consuntivo (stato patrimoniale e conto economico) - accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti - ed il Conto preventivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 10 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle eventuali modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Asseblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci in regola con la quota associativa al momento dell'inizio dell'assemblea. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole di metà più uno dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 11 Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, dura in carica tre
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Sono eleggibili tutti i soci dell'Associazione e i presidenti delle Strutture associative in regola con la quota associativa all'inizio dell'assemblea. Due consiglieri sono eletti tra i presidenti delle Strutture associative e un massimo di cinque tra i soci ordinari.
Gli eventuali posti resisi
liberi nel corso del triennio, saranno coperti dai primi dei non eletti
che dureranno in carica fino alla fine del mandato degli altri
consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo
seno il Presidente ed il Vice Presidente, cui spetta in via
straordinaria la legale rappresentanza dell'Associazione, in caso di
impedimento del Presidente. Il Consiglio procede inoltre alla nomina
di un Segretario e di un Tesoriere, scelti tra i soci anche se non già
eletti nel Consiglio stesso; in tal caso presenziano alle sedute del
Consiglio senza diritto di voto. Le cariche di Segretario e di Tesoriere
sono cumulabili. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce tutte
le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia
fatta richiesta scritta da almeno 4 (quattro) consiglieri. Se ritenuto
necessario, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo,
con funzione consultiva, i Presidenti delle commissioni Tecnica e
Manifestazioni o di altre commissioni eventualmente istituite. Per la
validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la
presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi
presiede. In ogni caso non sono ammesse deleghe. I Consiglieri
assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio,
decadranno dalla carica e verranno sostituiti, fino alla scadenza del
triennio, dai primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo è l'organo
esecutivo dell'Associazione e può deliberare su tutte le materie non
specificatamente riservate all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio
Direttivo può conferire incarichi specifici a persone fisiche o
giuridiche anche non aventi la qualifica di socio dell'Associazione. PRESIDENTE
Articolo 12 Spetta al Presidente dell'Associazione: -provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci -provvedere all'esecuzione dei deliberata dell'Assemblea dei Soci -amministrare, con il Consiglio Direttivo, il patrimonio dell'Associazione -compiere, in caso di urgenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione riservati all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da ottenere entro due mesi. -rappresentare l'Associazione in giudizio o nei confronti dei terzi Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni consiglieri parte dei suoi poteri. (Comitato Esecutivo)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 13 Il controllo generale dell'amministrazione dell'Associazione è affidato ad un Collegio composto da due revisori effettivi e da uno supplente. Essi sono eletti dall'Assemblea, durano in carica un triennio, sono rieleggibili e possono essere anche esterni all'Associazione. COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Articolo 14 Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 (tre) membri designati dall'Assemblea dei Soci che eleggeranno nel loro seno un Presidente. Il Collegio è competente per esaminare e tentare di dirimere eventuali controversie sorte tra i soci dell'Associazione ed emettere il proprio parere al Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. COMMISSIONI
Articolo 15 Il Consiglio Direttivo, per un razionale svolgimento delle attività statutarie, può istituire alcune Commissioni, i cui Presidenti prenderanno parte, se richiesti - con compiti consultivi - alle sedute del Consiglio stesso. In modo particolare gli eventuali componenti della Commissione Tecnica Auto e Moto dovranno essere selezionati tra i soci con speciali competenze nello specifico campo, in grado quindi di dare concreto supporto ai soci in occasione di restauri.
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 16 Le cariche sociali sono onorifiche e non retribuite salvo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo, comprovate da idonea documentazione. Articolo 17 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci nel corso della quale verrà illustrato e posto in votazione il rendiconto economico e finanziario i cui elementi, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Articolo 18 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.
|