STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMATORI VEICOLI STORICI
approvato dall’assemblea straordinaria del 07 novembre 1998 in Padova, modificato dalle assemblee Straordinarie in Bologna del 16 gennaio 2016, del 29 aprile 2017 in Bologna, nelle successive Assemblea Straordinaria del 24 novembre 2022 e del 20 novembre 2024 in Brescia.
SCOPO E DURATA
Articolo 1
L’Associazione Amatori Veicoli Storici, già Alpe Adria, costituita il 21 maggio dell’anno 1998 in REFRONTOLO (TV), successivamente, Associazione Amatori Veicoli Storici (A.A.V.S.) nell’Assemblea tenutasi in Padova il 7 novembre 1998, federata alla “Fédération Internationale Véhicules Anciens (F.I.V.A.) dall’anno 2000, è una libera associazione, apolitica e senza fini di lucro che si è costituita per riunire appassionati di veicoli storici.
Opera con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, secondo le norme del Titolo II° del libro primo del Codice Civile. Agisce, quindi, a livello nazionale con personalità giuridica di diritto privato.
Ha finalità culturali e di ricerca e si propone la salvaguardia del patrimonio costituito dai veicoli storici.
Articolo 2
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. La Sede Legale si trova presso il Museo Mille Miglia in viale della Rimembranza, 3 Sant’Eufemia di Brescia (BS).
PATRIMONIO
Articolo 3
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote associative
b) da eventuali contributi, sia pubblici che privati.
I fondi come sopra raccolti saranno erogati per spese necessarie allo svolgimento dell'attività sociale.
Durante tutta la vita dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
SOCI
Articolo 4
Il numero dei Soci è illimitato ed è composto dalle seguenti categorie:
1) Soci persone fisiche, ne fanno parte:
i Soci Ordinari, sono coloro che, avendo i requisiti previsti dallo Statuto, chiedono di far parte dell’Associazione mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.
2) I Soci Fondatori sono coloro che hanno dato vita all’Associazione e che, nel tempo, hanno contribuito a raggiungere le finalità culturali rivolte alla salvaguardia del patrimonio costituito dai veicoli storici.
3) i Soci Onorari: sono coloro che l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, riconosce tali per chiari meriti nella realizzazione di fondamentali obiettivi statutari quali la salvaguardia del patrimonio costituito dai veicoli storici si sono distinti nel campo del Motorismo per particolari meriti.
4) i Soci persone giuridiche: sono quelle strutture (quali Club, Scuderie ecc…) denominate “Categorie Speciali”. Esse, avendo i requisiti previsti dallo Statuto, chiedono di far parte dell’Associazione Amatori Veicoli Storici mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio direttivo e, condividendone le finalità secondo gli scopi di cui all’Art. 1, la supportano e la rappresentano.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, al regolamento ed alle delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà richiedere all’aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
I soci della struttura esprimono, nel loro complesso, un rappresentante riconosciuto da AAVS con diritto di voto. Egli affianca il rappresentante legale della struttura, al momento dell'Assemblea.
L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta dei richiedenti, dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.
Tutti i Soci, esclusi i Soci Fondatori e Onorari che non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura approvata, tempo per tempo, dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci che dovessero risultare ammessi nei 60 giorni (compreso il sessantesimo giorno) antecedenti la data della prima convocazione di qualsiasi Assemblea non avranno diritto di voto nella suddetta assemblea.
Articolo 5
L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato e con rinnovo a ogni fine d'anno e potrà cessare per i seguenti motivi:
- per dimissioni, presentate con mezzi di comunicazione di data certa al Presidente almeno due mesi prima della fine di ciascun anno sociale e con valenza per l'anno successivo.
Su delibera del Consiglio Direttivo per:
- morosità;
- comportamento contrario alle norme statutarie.
Articolo 6
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme ed in modo tale da escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I Soci maggiorenni, le Strutture associative e i Soci delle Categorie Speciali hanno diritto di voto per l'approvazione o le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Le modalità di voto sono descritte nel Regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo di A.A.V.S., fermo restando il limite previsto al precedente art. 4, ultimo capoverso.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 7
Gli Organi dell'Associazione Amatori Veicoli Storici sono:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) il Collegio dei Probi Viri
ASSEMBLEA
Articolo 8
L'Assemblea dei Soci è sovrana. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, e ad essa hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con la quota associativa al momento dell'Assemblea.
In particolare, nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri, discute ed approva il Rendiconto Consuntivo (stato patrimoniale e conto economico) - accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti - ed il Conto preventivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente a mezzo comunicazione inviata via mail ai Soci o pubblicata nel Sito di AAVS e si svolge con le modalità descritte nel Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea dell’Associazione Amatori Veicoli Storici.
MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle eventuali modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci in regola con la quota associativa al momento dell'inizio dell'assemblea. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole di metà più uno dei presenti.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Sono eleggibili, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale, tutti i soci dell’Associazione, i Presidenti delle Strutture associative ed i rappresentanti delle Categorie Speciali in regola con la quota associativa, all’inizio dell’Assemblea.
Gli eventuali posti resisi liberi nel corso del triennio, potranno essere da Soci cooptati con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea dei Soci immediatamente successiva e dureranno in carica fino alla fine del mandato degli altri consiglieri.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, cui spetta in via straordinaria la legale rappresentanza dell'Associazione, in caso di impedimento del Presidente. Il Consiglio procede inoltre alla nomina di un Segretario e di un Tesoriere, scelti tra i soci anche se non già eletti nel Consiglio stesso; in tal caso presenziano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 4 (quattro) consiglieri.
Se ritenuto necessario, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, i Presidenti delle commissioni Tecnica e Manifestazioni o di altre commissioni eventualmente istituite. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. In ogni caso non sono ammesse deleghe.
I Consiglieri assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio, decadranno dalla carica e verranno sostituiti, fino alla scadenza del triennio, dai primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, provvede all'esecuzione delle delibere sulle materie riservate all'Assemblea dei Soci e delibera su tutte le altre materie; amministra il patrimonio dell'Associazione ed approva il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente ed il preventivo dell’anno in corso.
PRESIDENTE
Articolo 11
Spetta al Presidente dell'Associazione:
-provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci
-compiere, in caso di urgenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione riservati all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da ottenere entro due mesi.
-rappresentare l'Associazione in giudizio o nei confronti dei terzi
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente può delegare ad alcuni consiglieri parte dei suoi poteri (Comitato di Presidenza).
Può inoltre conferire incarichi specifici a persone fisiche o giuridiche anche non aventi la qualifica di socio dell'Associazione. Tali incarichi dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 12
Il controllo generale dell'amministrazione ed il parere di legittimità degli atti esecutivi dell'Associazione sono affidati ad un Collegio composto da due revisori effettivi e da uno supplente.
Essi sono eletti dall'Assemblea, durano in carica un triennio, sono rieleggibili e possono essere anche esterni all'Associazione.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimono pareri consultivi, senza diritto di voto.
COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Articolo 13
Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 (tre) membri designati dall'Assemblea dei Soci che eleggeranno nel loro seno un Presidente.
Il Collegio è competente per esaminare e tentare di dirimere eventuali controversie sorte tra i soci, tra i soci e l'Associazione ed emettere il proprio parere al Consiglio Direttivo, secondo l’allegato Regolamento.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed In caso di dimissioni, assenza o impedimento, il Consiglio provvederà, per cooptazione, sino a rinnovo del Collegio, ad integrare l’organo collegiale.
COMMISSIONI
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo, per un razionale svolgimento delle attività statutarie, può istituire alcune Commissioni, i cui Presidenti prenderanno parte, se richiesti - con compiti consultivi - alle sedute del Consiglio stesso. In modo particolare gli eventuali componenti della Commissione Tecnica Auto e Moto dovranno essere selezionati tra i soci con speciali competenze nello specifico campo, in grado quindi di dare concreto supporto ai soci in occasione di restauri.
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 15
Le cariche sociali sono onorifiche e non retribuite salvo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo, comprovate da idonea documentazione.
Articolo 16
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci nel corso della quale verrà illustrato e posto in votazione il rendiconto economico e finanziario i cui elementi, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
Articolo 17
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.